Associazione Amici del Parco della Battaglia

Gruppo Storico Risorgimentale 23 marzo 1849

“AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA ONLUS"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 denominata "Amici del Parco della Battaglia Onlus".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Novara, Via Greppi 9.

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intendendo ispirarsi nella sua azione ai principi e ai criteri di tutela dei valori storici, ambientali e culturali nel solco dell'iniziativa del Comitato per il Parco della Battaglia della Bicocca.

L'Associazione ha quale scopo - nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione  delle cose di interesse artistico e storico e di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente di cui all’Art.10 del citato Decreto - di fornire il proprio contributo per le esigenze del territorio protetto e vincolato denominato "Parco della Battaglia del 23 marzo 1849".

In particolare essa si propone di: collaborare alla realizzazione e alla cura delle strutture - in senso lato - del Parco; fornire disponibilità per favorire la fruizione delle strutture stesse, con speciale riferimento ai Monumenti e ai luoghi di raccolta delle testimonianze storiche e culturali; svolgere un'opera di recupero, studio, conservazione, sensibilizzazione e divulgazione dei valori e delle peculiarità storiche ed ambientali dell'area, mediante i più vari mezzi atti allo scopo, tra i quali l'attività editoriale, l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, mostre, visite guidate, manifestazioni in genere, la costituzione di un gruppo storico risorgimentale, la creazione di un "osservatorio" ambientale.

In ogni caso l’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili, immobili, pubblicazioni, raccolte e quant'altro potrà divenire di proprietà dell'Associazione stessa;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

      Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)  dalle quote associative versate dai soci, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, che in ogni caso sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili;

b)  dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di mostre, manifestazioni o iniziative di altro genere;

c)  da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

SOCI

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che intendono aderire all'oggetto ed agli scopi dell'Associazione, sottoscrivendo apposito modulo di iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo, che ne delibera l’ammissione.

La qualità di socio si perde per recesso, morte o esclusione. Può essere escluso il socio che: a) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione; b) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nelle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'esclusione verrà sancita dall'Assemblea a maggioranza con voto segreto.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni limitazione ad essa connessa.

ASSEMBLEA

Art. 7 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio; comunicazione della convocazione dell'Assemblea viene inviata, con lettera semplice, a ciascun socio almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - L'Assemblea delibera in materia di:

a) approvazione del bilancio;

b) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;

c) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

d) modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in via straordinaria;

e) su quant'altro ad essa demandato a norma di legge e di Statuto.

Art. 9 - Hanno diritto all'intervento in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni socio può con delega scritta farsi rappresentare da un altro socio.Non sono ammesse più di tre deleghe.

Art. 10 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'Art.21, comma 1 del Codice Civile, anche nel caso di modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Della seduta si redige processo verbale su apposito registro, firmato dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio durerà in carica per un triennio e potrà essere sempre riconfermato, totalmente o parzialmente. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio stesso provvede, in apposita riunione, alla sua sostituzione che sarà ratificata dall'Assemblea alla prima occasione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla compilazione del bilancio consuntivo, e ne cura la presentazione all'Assemblea.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, presiede il più anziano dei Consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è riunito dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità, o nel caso ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 15 - Nei casi di assoluta urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può esercitare i poteri del Consiglio stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti vigilano sulla corretta gestione dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 17 - L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea, a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Art. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione comporterà la nomina di uno o più liquidatori, anche non membri dell'Associazione, i quali attueranno la deliberazione dell'Assemblea in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analogo settore.

CONTROVERSIE

Art. 19 - Tutte le eventuali controversie tra soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, da un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Novara; l'arbitro giudicherà pro bono et aequo, senza formalità di procedura. Il lodo dell'arbitro sarà inappellabile.

RINVIO

Art. 20 - Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dalle disposizioni di legge speciali e dal Codice Civile.